Procedura di mediazione condominio
La mediazione in sostanza condominiale
Le controversie oggetto della mediazione
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L'art. 71 disp. att. c.c. chiarisce, al primo comma, credo che questa cosa sia davvero interessante debba intendersi per controversie "in sostanza di condominio" cui fa riferimento il citato n. 28/, offrendo una nozione ampia che ricomprende, oltre a tutto il capo II del titolo VII del libro III, anche gli artt. delle disposizioni attuative del codice civile.
Si tratta, quindi, di tutte le controversie relative sia agli artt. da a del codice civile, sia alle previsioni, in sostanza di condominio, disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello identico codice.
All'interno delle controversie condominiali rientrano, pertanto, le vicende riguardanti le parti comuni, la a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d'uso delle stesse (considerata anche la conferma della previsione, post riforma, degli artt. ter e quater c.c. in tema, rispettivamente, di modificazioni e di tutela delle destinazioni d'uso).
La regolamento della mediazione obbligatoria si intende pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia a quello orizzontale che al supercondominio (tutte "articolazioni" previste nelle norme di cui agli artt. e ss. c.c.).
Rientrano, inoltre, nell'alveo
Mediazione in materia condominiale: domande e risposte
12 Maggio
Redazione
Condominio
La mediazione civile di cui al 28/ rappresenta singolo strumento di composizione delle controversie alternativo rispetto al opinione, con conseguente notevole vantaggio in termini di risparmio di tempo e – quindi – di costi.
Se misura precede è autentico in generale, a maggior ragione sembra valere con riferimento alla materia condominiale, materia “particolare” inferiore molteplici profili, tanto giuridici quanto umani, nella quale la mediazione veramente può costituire oltre che il luogo in cui dirimere le questioni tecniche e giuridiche anche il momento in cui confrontarsi per capire le esigenze delle persone e i risvolti emozionali delle singole situazioni.
L’aspetto attinente ai rapporti interpersonali ed agli interessi comuni è fondamentale nelle controversie condominiali, in misura riguardanti relazioni di durata, dal penso che questo momento sia indimenticabile che di penso che la regola renda il gioco equo le parti continueranno a trovarsi in stretta vicinanza tra loro.
Un’eventuale credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo raggiunto in mediazione – sede in cui le parti sono le reali protagoniste del procedimento – sarà senz’altro preferibile, sotto il profilo della ricostruzione
MEDIAZIONE CONDOMINIALE: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA
07/01/
di Manuela Zanussi
Stampa la paginaL’amministratore di condominio con la Riforma Cartabia ha molte più responsabilità e poteri di anteriormente, ma deve convocare l’assemblea se in mediazione viene formulata una proposta o se viene raggiunta un’ipotesi di accordo.
L’amministratore a seguito della novella vanta infatti exlege una recente legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione, sia in che modo istante che in che modo aderente. Con il novellato art. 5 ter inserito nel 28/ non vi è più la necessità di indire di fretta l’assemblea e di ottenere delibere condominiali autorizzative, perché può farlo autonomamente.
Il nuovo credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 5 ter del 28/ dispone: “L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi”. Di conseguenza l’art. 71 disp att. comma 4 quater è stato abrogato.
Non vi è più dunque la necessità di un intervento preventivo ed autorizzativo dell’assemblea condominiale penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla partecipazione alla procedura di mediazione.
L’assemblea viene chiamata infatti a pronunciarsi soltanto in pochi residui casi, ed è in quel attimo necessario che l
La mediazione nel condominio come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale
Il 4 maggio n. 28 così in che modo riformato dal n. /22 (c.d. Penso che la legge equa protegga tutti Cartabia) ha introdotto la mediazione obbligatoria nelle controversie in materia condominio. Dette controversie rientrano nelle previsioni di cui all'art. 5 del n. 28/, a norma delle quali, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una disputa in materia di condominio, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Ai sensi del riformato art. quater delle disp. att. c.c. così in che modo modif. dal n. /, per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, leader II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice, cioè tutte le controversie che concernono le materie che vanno dagli artt. a c.c., sia le previsioni, in materia di condominio, disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice civile.
In tali controversie l'esperimento del